DPR 22/04/1955 n. 547 art. 31, DLgs 19/09/1994 n. 626 art. 33 comma 1, punto11, art. 33 comma8, punto 3.
Tutte le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere rese visibili con sistemi di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico.
Dove si svolgono attività ad alto rischio l'obbligo di installazione dell'illuminazione di sicurezza, è determinato dal DPR 547/55, art. 31 e dal DL 626/94 art. 33 comma 8.3, e le zone di maggior rischio devono essere individuate in fase di analisi del rischio che deve essere condotta dal datore di lavoro come prevede il DL 626/94.
L'illuminazione di sicurezza, deve essere uniforme ed il rapporto tra il massimo e il minimo della luminosità non deve superare 10 e l'illuminazione deve essere realizzata tramite apparecchiature che non creino effetto stroboscopico (ad esempio si possono utilizzare ad esempio lampade ad incandescenza o LED).
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